Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 4 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Determinazione della competenza in casi particolari) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 270-bis del codice penale, è competente il giudice del capoluogo del distretto di corte di appello nel cui territorio il reato è stato consumato».